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La
mission è dare informazione
a 360° sulla Formazione
Professionale in Italia. I Centri
sono inseriti sull'enciclopedia
"on line" dei comuni
realizzata in collaborazione
con le Amministrazioni e aggiornata
in tempo reale. |
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I
PRINCIPALI ARTICOLI DI LEGGE
Con
la legge delega n. 53/03, l'obbligo
scolastico e l'obbligo formativo sono
stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione per
almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento
di una qualifica professionale entro
il 18º anno di età.
L'Unione europea considera una priorità
per il suo sviluppo il miglioramento
qualitativo e il rafforzamento dei
sistemi di istruzione e formazione
professionale degli Stati membri.
Questa priorità è stata ribadita anche
dal Comunicato di Maastricht del 14
dicembre 2004, che ha indicato la
necessità di una maggiore cooperazione
europea in materia di Vocational Education
and Training (VET), individuando anche
gli impegni che gli Stati membri devono
assumere e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005,
n.76, pubblicato sulla G.U. del 5
maggio u.s. ha recepito queste indicazioni
nell' attuazione della legge n.53/03.
Esso contiene le norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo
n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione
è riorganizzato, dall'anno scolastico
2005/2006, nel sistema educativo di
istruzione e formazione, che comprende
le istituzioni scolastiche e le istituzioni
formative.Con l'emanazione del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
sul secondo ciclo, pubblicato sulla
G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento
ordinario n. 175/L, nel capo terzo
sono definiti i livelli essenziali
di prestazione che le Regioni devono
assicurare nell'esercizio della loro
competenza legislativa esclusiva in
materia di istruzione e formazione
professionale e nell'organizzazione
del relativo servizio.
Fino alla completa attuazione del
citato decreto legislativo n. 226/2005,
il diritto dovere nel sistema di istruzione
e formazione professionale si realizza
nei percorsi sperimentali previsti
dall'Accordo quadro in sede di Conferenza
unificata 19 giugno 2003.Il diritto
alla formazione professionale dei
cittadini disabili è pienamente riconosciuto
dalla Costituzione Italiana all'art.
38: " gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento
professionale…".
Affinché i principi costituzionali
trovino riscontro nella legislazione
successiva bisognerà attendere 25
anni. Fino agli inizi degli anni settanta
, infatti, le disposizioni in materia
non prevedevano interventi a favore
dei portatori di handicap. Nel 1971
con la Legge n. 118 vengono per la
prima volta previste specifiche norme
al riguardo. L'articolo 23 della suddetta
legge stabilisce infatti che i mutilati
e gli invalidi civili, dopo l'espletamento
dell'obbligo scolastico, siano ammessi
a fruire delle provvidenze intese
all'orientamento, all'addestramento,
alla qualificazione e riqualificazione
professionale a cura del Ministero
del lavoro e della Previdenza sociale.
APPROFONDIMENTO
Con
la L.845/78 , legge quadro in materia
di formazione professionale, si
introduce una normativa organica
in materia, comprendente disposizioni
relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative
in merito vengono definitivamente
assegnate alle regioni precisando
che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei
di assistenza psico-pedagogica,
tecnica e sanitaria nei confronti
degli allievi affetti da disturbi
del comportamento o da menomazioni
fisiche o sensoriali al fine di
assicurare loro il completo inserimento
nell'attività formativa e favorirne
l'integrazione sociale (art.3,comma
1, lett. a).
- La qualificazione professionale
degli invalidi e dei disabili, nonché
gli interventi necessari ad assicurare
loro il diritto alla formazione
professionale (art. 4, comma 1,
lett. d).
- Le iniziative formative dirette
alla rieducazione professionale
di lavoratori divenuti invalidi
a causa di infortuni o malattia
(art. 8, comma 1, lett. g).
La
Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate, interviene
nel settore della formazione professionale
dei disabili recuperando e integrando
le norme della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica
il processo formativo come strumento
preliminare da perfezionare e promuovere
allo scopo di assicurare adeguate
opportunità occupazionali anche
in conformità con i cambiamenti
strutturali del sistema economico.
L'art. 17 della suddetta legge prevede
l'inserimento della persona handicappata
negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici
e privati, garantendo attività specifiche
per quegli allievi disabili che
non siano in grado di avvalersi
dei metodi di apprendimento ordinari
per l'acquisizione di una qualifica.
Si precisa che a tal fine le regioni
forniscono ai centri i sussidi e
le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione
professionale è definito, nei principi
e criteri guida, dalla L. n. 196/97
(art. 17), norme in materia di promozione
dell'occupazione,come prima fase
di un più ampio processo di riforma
della disciplina in materia. Alla
formazione professionale è affidato
il compito di integrare la preparazione
di base e l'inserimento lavorativo
per un'elevazione qualitativa e
competitiva delle professionalità
sul mercato del lavoro.
La
legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu),
volta a favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro ha mirato
a rilanciare istituti già sperimentati
come l'apprendistato, il contratto
di formazione lavoro, gli stages,
attraverso un potenziamento dei
contenuti formativi, la valorizzazione
dell'alternanza scuola-lavoro per
favorire la conoscenza del mondo
del lavoro e facilitare le scelte
professionali dei giovani.
In
ultimo si segnala il Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 112 per la parte
che attribuisce competenze alle
province in virtù del "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n.
59" in particolare dal Capo IV -
art. 140 e seguenti.
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