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La
mission è dare informazione
a 360° sulla Formazione Professionale
in Italia. I Centri sono inseriti
sull'enciclopedia "on line"
dei comuni realizzata in collaborazione
con le Amministrazioni e aggiornata
in tempo reale. |
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I
PRINCIPALI ARTICOLI DI LEGGE
Con
la legge delega n. 53/03, l'obbligo scolastico
e l'obbligo formativo sono stati ampliati e
ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione per almeno 12 anni, ovvero
sino al conseguimento di una qualifica professionale
entro il 18º anno di età.
L'Unione europea considera una priorità
per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo
e il rafforzamento dei sistemi di istruzione
e formazione professionale degli Stati membri.
Questa priorità è stata ribadita
anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre
2004, che ha indicato la necessità di
una maggiore cooperazione europea in materia
di Vocational Education and Training (VET),
individuando anche gli impegni che gli Stati
membri devono assumere e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76,
pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito
queste indicazioni nell' attuazione della legge
n.53/03. Esso contiene le norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo n. 76/05,
l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato,
dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema
educativo di istruzione e formazione, che comprende
le istituzioni scolastiche e le istituzioni
formative.Con l'emanazione del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato
sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento
ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti
i livelli essenziali di prestazione che le Regioni
devono assicurare nell'esercizio della loro
competenza legislativa esclusiva in materia
di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione
del relativo servizio.
Fino alla completa attuazione del citato decreto
legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel
sistema di istruzione e formazione professionale
si realizza nei percorsi sperimentali previsti
dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata
19 giugno 2003.Il diritto alla formazione professionale
dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto
dalla Costituzione Italiana all'art. 38: "
gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale
".
Affinché i principi costituzionali trovino
riscontro nella legislazione successiva bisognerà
attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni
settanta , infatti, le disposizioni in materia
non prevedevano interventi a favore dei portatori
di handicap. Nel 1971 con la Legge n. 118 vengono
per la prima volta previste specifiche norme
al riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge
stabilisce infatti che i mutilati e gli invalidi
civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico,
siano ammessi a fruire delle provvidenze intese
all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione
e riqualificazione professionale a cura del
Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.
APPROFONDIMENTO
Con
la L.845/78 , legge quadro in materia di formazione
professionale, si introduce una normativa
organica in materia, comprendente disposizioni
relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative
in merito vengono definitivamente assegnate
alle regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza
psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei
confronti degli allievi affetti da disturbi
del comportamento o da menomazioni fisiche
o sensoriali al fine di assicurare loro il
completo inserimento nell'attività
formativa e favorirne l'integrazione sociale
(art.3,comma 1, lett. a).
- La qualificazione professionale degli invalidi
e dei disabili, nonché gli interventi
necessari ad assicurare loro il diritto alla
formazione professionale (art. 4, comma 1,
lett. d).
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione
professionale di lavoratori divenuti invalidi
a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma
1, lett. g).
La
Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, interviene nel settore della
formazione professionale dei disabili recuperando
e integrando le norme della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica il
processo formativo come strumento preliminare
da perfezionare e promuovere allo scopo di
assicurare adeguate opportunità occupazionali
anche in conformità con i cambiamenti
strutturali del sistema economico. L'art.
17 della suddetta legge prevede l'inserimento
della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati, garantendo attività
specifiche per quegli allievi disabili che
non siano in grado di avvalersi dei metodi
di apprendimento ordinari per l'acquisizione
di una qualifica. Si precisa che a tal fine
le regioni forniscono ai centri i sussidi
e le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione professionale
è definito, nei principi e criteri
guida, dalla L. n. 196/97 (art. 17), norme
in materia di promozione dell'occupazione,come
prima fase di un più ampio processo
di riforma della disciplina in materia. Alla
formazione professionale è affidato
il compito di integrare la preparazione di
base e l'inserimento lavorativo per un'elevazione
qualitativa e competitiva delle professionalità
sul mercato del lavoro.
La
legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta
a favorire l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro ha mirato a rilanciare istituti
già sperimentati come l'apprendistato,
il contratto di formazione lavoro, gli stages,
attraverso un potenziamento dei contenuti
formativi, la valorizzazione dell'alternanza
scuola-lavoro per favorire la conoscenza del
mondo del lavoro e facilitare le scelte professionali
dei giovani.
In
ultimo si segnala il Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112 per la parte che attribuisce
competenze alle province in virtù del
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59" in particolare dal Capo
IV - art. 140 e seguenti.
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