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La mission è dare informazione a 360° sulla Formazione Professionale in Italia. I Centri sono inseriti sull'enciclopedia "on line" dei comuni realizzata in collaborazione con le Amministrazioni e aggiornata in tempo reale.
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LA NORMATIVA

Con la legge delega n. 53/03, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo sono stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18º anno di età.
L'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni nell' attuazione della legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative.Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.
Fino alla completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel sistema di istruzione e formazione professionale si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.Il diritto alla formazione professionale dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto dalla Costituzione Italiana all'art. 38: " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale…".
Affinché i principi costituzionali trovino riscontro nella legislazione successiva bisognerà attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni settanta , infatti, le disposizioni in materia non prevedevano interventi a favore dei portatori di handicap. Nel 1971 con la Legge n. 118 vengono per la prima volta previste specifiche norme al riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge stabilisce infatti che i mutilati e gli invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

APPROFONDIMENTO

Con la L.845/78 , legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale (art.3,comma 1, lett. a).
- La qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d).
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).

La Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, interviene nel settore della formazione professionale dei disabili recuperando e integrando le norme della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica il processo formativo come strumento preliminare da perfezionare e promuovere allo scopo di assicurare adeguate opportunità occupazionali anche in conformità con i cambiamenti strutturali del sistema economico. L'art. 17 della suddetta legge prevede l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo attività specifiche per quegli allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari per l'acquisizione di una qualifica. Si precisa che a tal fine le regioni forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione professionale è definito, nei principi e criteri guida, dalla L. n. 196/97 (art. 17), norme in materia di promozione dell'occupazione,come prima fase di un più ampio processo di riforma della disciplina in materia. Alla formazione professionale è affidato il compito di integrare la preparazione di base e l'inserimento lavorativo per un'elevazione qualitativa e competitiva delle professionalità sul mercato del lavoro.

La legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ha mirato a rilanciare istituti già sperimentati come l'apprendistato, il contratto di formazione lavoro, gli stages, attraverso un potenziamento dei contenuti formativi, la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro per favorire la conoscenza del mondo del lavoro e facilitare le scelte professionali dei giovani.

In ultimo si segnala il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per la parte che attribuisce competenze alle province in virtù del "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare dal Capo IV - art. 140 e seguenti.
 
 
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